CGIL
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
XIII Congresso Nazionale
IL NUOVO PROGRAMMA FONDAMENTALE DELLA CGIL
Capitolo VII
Riforma istituzionale, società civile e pubblica amministrazione
1. Il federalismo democratico e solidale
La funzione e l'identità dello Stato nazionale sono oggi messi in
discussione da un duplice movimento. Da un lato, verso la
sovranazionalità, indotta dai processi di integrazione su scala
internazionale. Dall'altro, verso il localismo, verso la
scomposizione delle vecchie entità statuali.
Per la Cgil la crisi dello Stato nazionale è componibile
affrontando con le opportune riforme istituzionali e in un nuovo
assetto democratico i problemi importanti che sono alla base
delle due tendenze, anche per combatterne le possibili spinte
disgregatrici. Lo stesso processo d'integrazione europea ha del
resto già mutato profondamente il rapporto tra Stato e Regioni. E
tutto ciò è destinato a rivoluzionare schemi, capacità d'azione,
standard di efficienza tradizionali delle burocrazie centrali e
locali.
Per la Cgil il cuore della riforma dello Stato è nella
costruzione di un federalismo democratico e cooperativo, fondato
su un radicale decentramento fiscale e amministrativo, sulla
secca riduzione delle competenze delle burocrazie centrali, su
nuovi poteri legislativi delle assemblee regionali, sulla
valorizzazione di nuove forme di governo del territorio e dei
grandi servizi collettivi, sullo sviluppo più ampio possibile
delle forme di autogoverno, sull'amplificazione del principio di
sussidiarietà, privilegiando ovunque sia possibile i livelli
istituzionali più vicini ai cittadini. Il federalismo cooperativo
consiste inoltre in un nuovo patto di solidarietà tra le aree
forti e quelle deboli del paese, per garantire con politiche di
perequazione nella distribuzione delle risorse I'effettività dei
fondamentali diritti di cittadinanza su tutto il territorio
nazionale e il rafforzamento della coesione sociale.
E inoltre necessaria una profonda riforma dell'attuale sistema
parlamentare, con la trasformazione del Senato in una Camera
delle Regioni, la quale abbia una competenza legislativa su tutte
le materie di interesse regionale, cosè da assicurare un efficace
coordinamento tra legislazione nazionale e poteri regionali,
mentre alla prima Camera spettano in modo esclusivo gli atti
politici fondamentali a partire dal voto di fiducia al governo.
II criterio fondamentale è la definizione di un sistema
equilibrato dei poteri, che impedisca la concentrazione del
potere decisionale in un solo punto, e che valorizzi al contrario
il pluralismo istituzionale e il ruolo degli organi di garanzia e
di controllo. In particolare, resta decisiva la funzione del
Parlamento come organo della sovranità democratica al quale
competono le fondamentali scelte di indirizzo politico. Il
rafforzamento dell'esecutivo va quindi perseguito senza nessuno
stravolgimento dell'equilibrio costituzionale, e vanno perciò
contrastate le semplificazioni autoritarie e plebiscitarie che
riducono il processo democratico all'investitura popolare del
leader.
Le riforme costituzionali devono essere il frutto di una larga
convergenza nel Parlamento e nel paese, e occorre per questo
confermare le procedure di revisione che la stessa Costituzione
prevede: appare anzi opportuno alzare il quorum necessario per le
leggi di revisione costituzionale, considerando che con la legge
elettorale maggioritaria si possono determinare distorsioni anche
rilevanti tra maggioranza parlamentare e maggioranza reale. Non
si tratta però di riscrivere la Costituzione, che resta del tutto
valida nei suoi fondamenti generali, e non è pertanto accettabile
l'ipotesi di convocazione di una nuova Assemblea costituente.
2. La riforma della pubblica amministrazione nella prospettiva federalista
Alla radice della nostra crisi democratica c'è anche la
difficoltà di ritrovare negli atti del sistema amministrativo un
tessuto vivente di diritti, nel quale le cittadine e i cittadini
possano vedere soddisfatti i propri bisogni fondamentali, secondo
regole di trasparenza, di eguaglianza e/o pari opportunità, di
efficienza.
La riforma dello Stato non può quindi ridursi al solo problema
della forma di governo ma comporta un processo assai ampio di
riorganizzazione di tutta la macchina amministrativa ai diversi
livelli, affrontando i nodi del modello di funzionamento e di
organizzazione degli apparati pubblici, il loro rapporto con le
domande sociali, le conseguenze che possono derivare dalla
riforma federalista nella concezione e nei poteri dello Stato. La
riforma dell' amministrazione è, dunque, coessenziale alla
riforma delle istituzioni, anche perchè dalla sua attività
esecutiva dipendono la qualità, I'efficacia e l'universalismo dei
servizi del Welfare.
II modello amministrativo che si è storicamente affermato in
Italia è quello "ministeriale", secondo cui tutta
l'amministrazione pubblica è inglobata da un dicastero, della cui
attività risponde il politico responsabile al Parlamento. Questo
modello, gerarchico e accentrato, è intrinsecamente destinato a
dare risposte uguali a realtà e esigenze assai diverse tra loro;
o a concepire la propria attività come espressione di un potere,
piuttosto che come offerta di un servizio dovuto alle cittadine e
ai cittadini. II modello "ministeriale", pertanto, scoraggia la
partecipazione degli utenti alla funzione amministrativa, ne
accentua il profilo autoritario e ostacola l'affermarsi di una
autentica cultura civile dell'amministrazione, intesa come
cultura di partecipazione, che è anche assunzione di
responsabilità nell' esercizio dei pubblici poteri.
L'egemonia del modello amministrativo ministeriale non ha,
d'altra parte, impedito la proliferazione di enti pubblici con
compiti crescenti di amministrazione attiva. Ciò non ha però
sostanzialmente messo in discussione la riconduzione allo Stato
centrale, anche attraverso i poteri di vigilanza e di
scioglimento degli organi degli enti, di tutta l'amministrazione
pubblica.
Per questo, e coerentemente con un nuovo assetto statale di tipo
federalista, è indispensabile superare la vecchia organizzazione
ministeriale, sostituendola con un sistema di strutture centrali
altamente qualificate, con compiti di formulazione,
sperimentazione e controllo delle politiche pubbliche, e con un
sistema "aziendale" per tutti i compiti di amministrazione attiva
(agenzie, dipartimenti, aziende).
A un centro cosè concepito deve far riscontro un' organizzazione
amministrativa che trova nella Regione la sua dimensione
ordinaria e che, tuttavia, attua anche a tale livello il
principio di separazione tra amministrazione e politica (avviato
con il decreto legislativo n. 29/93 e con la legge n. 142/90
sulle autonomie locali), con la creazione di agenzie regionali
per i servizi pubblici a carattere locale.
La crisi dell' amministrazione italiana è crisi di imparzialità,
efficienza e autorevolezza, perciò la questione dell'indipendenza
dal potere politico diventa decisiva anche per l'amministrazione
locale. Per la Cgil, tuttavia, l'autonomia della sfera
amministrativa da quella politica non può risolversi in una
separazione che, paradossalmente, potrebbe rovesciarsi in un
inaccettabile primato della prima sulla seconda. Anche per questo
motivo diventa cruciale una riforma radicale della dirigenza, che
parta dalla formazione, selezione, nomina dei dirigenti generali
al fine di creare una continuità nell'operare della
amministrazione - indipendentemente dalla direzione politica -
creando una sorta di "contropotere amministrativo" alle
incursioni del potere politico. Nello stesso tempo, occorre
affermare la cultura della responsabilità, la logica del lavoro
per obiettivi e non per procedure. Questo non significa assumere
astrattamente parametri efficientisti mutuati dal mercato. Deve
significare, però, maggior potere da parte dei dirigenti e,
insieme, la necessità che rispondano pienamente dei risultati
conseguiti.
In questa logica, si afferma pienamente anche l'esigenza della
contrattazione sindacale che, secondo la Cgil, deve essere una
strada centrale per consentire una maggior partecipazione e
coinvolgimento dei lavoratori nella definizione
dell'organizzazione del lavoro e nella valorizzazione del lavoro,
al fine di rendere più credibile l'obiettivo di una maggiore
efficacia ed efficienza dei servizi pubblici. Per queste ragioni,
inoltre, per quanto concerne le modalità di azione delle
pubbliche amministrazioni, va affermato il principio generale che
esse devono operare di regola sulla base del diritto privato,
salvo le attività in cui sono in gioco i diritti delle cittadine
e dei cittadini. A tale fine, ogni iniziativa legislativa deve
essere sottoposta a una valutazione preventiva di "impatto
amministrativo", che ne verifichi l'utilità e la necessità. Per
questo, infine, è indispensabile una profonda modificazione delle
norme che regolano il bilancio dello Stato, che preveda
l'autonomia finanziaria, nell'ambito di una disciplina contabile
stabilita per legge, delle diverse unità organizzative in cui si
articola la pubblica amministrazione.
La Cgil è convinta in sostanza che la pubblica amministrazione
abbia bisogno di un forte recupero di efficienza e di efficacia.
Non solo per garantire la competitività delle nostre produzioni,
ma soprattutto per uscire dal degrado della nostra organizzazione
sociale, con cui imprese e mondo del lavoro si scontrano ogni
giorno.
Ciò richiede anche una scelta e un impegno forti del sindacato
confederale per contrapporre alla cultura del garantismo, del
livellamento e della mediocrità, una politica che riconosca la
capacità creativa e la professionalità delle lavoratrici e dei
lavoratori. Una politica, in definitiva, per cui i benefici
attesi dalle lavoratrici e dai lavoratori - economici, normativi,
di condizione - trovano soddisfazione nei processi di cambiamento
del lavoro. In questo senso la riforma dell'amministrazione
ripropone la centralità di un suo strumento determinante: ovvero
la valorizzazione del lavoro pubblico.
Negli scorsi anni la Cgil si è battuta con vigore per spezzare il
patto perverso su cui si reggeva la gestione del personale
pubblico: lo scambio tra bassi livelli retributivi e prestazioni
scadenti. Uno scambio caratterizzato dal primato della legge e
dalla marginalità della contrattazione collettiva. La natura
consociativa dei meccanismi di formazione delle decisioni
amministrative ha trovato qui il suo terreno di coltura e qui ha
coinvolto il ruolo del sindacato, incrinandone il rapporto di
fiducia con le lavoratrici e i lavoratori. Questi processi che
hanno minato l'autonomia del sindacato e una prospettiva
riformatrice del sistema pubblico, possono essere realmente
interrotti a condizione che la risposta già delineata dal
sindacato confederale, e in primo luogo dalla Cgil, si faccia più
netta e determinata. Di questa risposta l'integrale
contrattualizzazione del rapporto d'impiego costituisce, non
l'unico, ma un basilare pilastro.
Anche per questo occorre riprendere con decisione la strada
alternativa scelta dalla Cgil: quella della privatizzazione del
rapporto d' impiego, per affermare la certezza e l'agibilità
completa dalla contrattazione, nazionale e decentrata. E per
affermare, insieme, gli obiettivi dell'autodeterminazione del
lavoro pubblico, della partecipazione e del controllo sociale
sull'organizzazione dei servizi, quali aspetti cruciali di una
pubblica amministrazione rinnovata e moderna.
Per dare concreta attuazione a questo disegno di cambiamento
degli apparati amministrativi è per noi dirimente la sua
articolazione nei seguenti progetti strategici:
- razionalizzazione dei centri di spesa, su scala nazionale e
regionale;
- realizzazione di una rete unitaria informatica;
- formazione e riqualificazione permanente di dirigenti e
dipendenti;
- individuazione di inediti indicatori per rilevare
esigenze e grado di soddisfazione degli utenti per il servizio
reso valorizzando effettive forme di controllo sociale;
- assunzione di un criterio di competizione effettiva all'interno
del settore pubblico;
- definizione di un piano degli interventi
per qualificare le funzioni di controllo, programmazione e
verifica del pubblico, sperimentando modelli di gestione dei
servizi, a partire da quelli previsti dalla legge n.142/90.
Quella che si vuole costruire, in ultima analisi, è una pubblica
amministrazione non vessatoria e nemica degli interessi
corporativi, piccoli o grandi che siano. Quella che si vuole
costruire è una pubblica amministrazione che funziona bene,
perchè autonoma dal potere politico, non burocratizzata,
trasparente nel riconoscimento dei diritti sindacali e dei
bisogni delle cittadine e dei cittadini.
3. Il ruolo di rappresentanza del sindacato
La Cgil ritiene che vada posto all'ordine del giorno delle
riforme istituzionali anche il tema del ruolo di rappresentanza
del sindacato, al fine di creare basi solide alla contrattazione
e certezze democratiche nel rapporto tra sindacati e lavoratori.
Spetta alle organizzazioni sindacali, in primo luogo, darsi e
proporre regole nuove su questo terreno, perchè solo in questo
modo sarà possibile legittimare la funzione solidale del
sindacalismo confederale nella contrattazione collettiva e
definire in modo trasparente le regole che dovranno ispirare e
delimitare i suoi rapporti con le istituzioni nazionali e
territoriali dello Stato. In questo contesto il riconoscimento
già esistente del valore erga omnes degli accordi integrativi
aziendali deve trovare una generalizzazione legislativa per
quanto riguarda l'efficacia erga omnes dei contratti nazionali.
Contrastando la pratica del "lobbysmo" o della concertazione
occulta, occorre quindi distinguere ruoli e responsabilità,
definire la separazione fra la funzione rappresentativa e
contrattuale del sindacato e altre funzioni, con questa
incompatibili. L'autonomia culturale e politica del sindacato, in
definitiva, trova il suo fondamento insostituibile in una
democrazia pluralista e in precise regole di rappresentanza.
Il concetto di "sindacati maggiormente rappresentativi",
presupposto della rappresentanza effettiva del lavoro dipendente
da parte delle tre grandi confederazioni nazionali, ha retto
l'evoluzione della contrattazione e del rapporto democratico con
i lavoratori per molti anni, tanto da conferire alla
contrattazione collettiva confederale una validità di carattere
generale. Naturalmente questo, in Italia, non ha mai significato
per Cgil, Cisl, Uil porsi come sindacato unico e nemmeno
escludere, a priori, la partecipazione alla contrattazione di
altre organizzazioni sindacali. Nè mai, in Italia, ci si è fatti
suggestionare da esperienze di altri paesi, dove si è praticato,
spesso con conseguenze rovinose, la strada dei contratti per i
soli iscritti al sindacato. Oggi, questo sistema e questi
presupposti vengono messi in discussione da molti versanti, non
ultimo dai risultati dei referendum del 1995.
Non c'è dubbio che alla base dell'attacco che - spesso con
motivazioni opposte - tende a mettere in discussione la reale
rappresentatività del sindacato confederale, stanno per un verso
la grande articolazione sociale e persino giuridica dei lavori e
dei rapporti di lavoro, e una difficoltà vera del sindacato a
rappresentare le parti più deboli e quelle più forti dei
lavoratori dipendenti e a definire una strategia realmente
unificante. Ma c'è anche la scarsa convinzione con la quale è
stato definito e praticato in modo costante, periodico e
generalizzato un metodo trasparente e di massa per la verifica
della rappresentatività, sia nell'iscrizione al sindacato, sia
nella elezione dei rappresentanti sindacali nei luoghi di lavoro,
sia nella definizione di piattaforme e accordi sindacali.
La Cgil ritiene che sarebbe un grave errore se non si imboccasse
in modo irreversibile la nuova strada, che sarebbe una miopia
politica grave non cogliere con serietà quanto è cambiato nella
società e fra i lavoratori, e quanto è necessario darsi nuove
regole trasparenti che evitino ogni sospetto che la
rappresentatività è data solo come eredità del passato.
La Cgil è convinta che sia sempre più necessaria una normativa-
quadro, pur evitando di esautorare la contrattazione diretta con
le controparti private o pubbliche, imprenditoriali o
istituzionali. Per queste ragioni, ma anche perchè le
organizzazioni sindacali svolgono, nella loro autonomia, funzioni
di rilievo istituzionale, in quanto partecipi di una politica di
concertazione, diviene indispensabile assicurare per via
legislativa le regole della democrazia sindacale, a garanzia del
diritto di tutti i lavoratori di poter scegliere liberamente, con
procedure certe, i loro rappresentanti nei luoghi di lavoro.
E giunto il momento anche di una riflessione sulle norme
costituzionali (articoli 39 e 46), che regolano l'attività
sindacale e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle
aziende. Alla luce dell'evoluzione che ha avuto l'esperienza
sindacale in Italia, queste norme costituzionali vanno da un lato
aggiornate, e dall'altro rese effettive e vincolanti con una
coerente legislazione in materia.
Le recenti discussioni apertesi sulla necessità di riforme
istituzionali non possono non avere effetti sullo stato giuridico
dell'organizzazione sindacale disposto dall'art. 39 della
Costituzione, e vanno assunte nella loro ispirazione di fondo, di
fornire cioè la legittimazione all'operato dell'organizzazione
sindacale e di garantire conseguentemente efficacia generale ai
contratti collettivi da esse firmati.
Pertanto, nella fase di costituente dell'unità sindacale, una
riflessione apposita va dedicata all'attuazione aggiornata
dell'art. 39 della Costituzione, integrata con specifici
parametri di misurazione della rappresentanza delle diverse
organizzazioni sindacali, e come prerequisito per l'estensione
dell'efficacia generale dei contratti collettivi. Vanno in questa
direzione - e la Cgil si impegna a praticarle - tutte le forme di
verifica elettiva della partecipazione sindacale ad organismi
elettivi in qualche misura deputati a controllare/gestire sezioni
o istituti normati dai ccnl, quali Enti bilaterali o altri
organismi di gestione (ad es. i Consigli di sorveglianza di fondi
complementari di natura previdenziale-assistenziale), in modo da
rendere l'attività di questi organismi e l'adesione dei
lavoratori ad essi un atto di assoluta trasparenza e efficacia
pratica.
L'obiettivo è la definizione di un quadro certo di regole e di
procedure attraverso le quali si realizza il potere contrattuale
delle organizzazioni sindacali, con effetti di valore universale
ed è, in secondo luogo, la promozione dl nuove forme di
partecipazione e di democrazia a livello d'impresa, definendo in
questa direzione un quadro di diritti e di istituti, che possa
integrare e dare stabilità e valore giuridico agli esiti di
carattere contrattuale.
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