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15. UNITA' SINDACALE E RAPPRESENTANZA

1. Noi siamo convinti sostenitori dell'unità sindacale che deve partire da UIL-CGIL e CISL per estendersi a tutti i soggetti che credono nel sindacalismo confederale.

2. L'unità si può realizzare se c'è l'accordo sul progetto e sul modello di sindacato che vogliamo costruire.

3. L'unità organica sarà innanzitutto il risultato di una intesa sui contenuti e sulla piattaforma strategica del nuovo sindacato.
La UIL indica la via della politica dei redditi ed il modello concertativo; il sindacato della responsabilità e della partecipazione; il sindacato che assicura il massimo grado di autonomia dai partiti e dai governi; il sindacato governato da regole certe ed attuate di democrazia interna e del rispetto di tutte le idee; il sindacato che difende i diritti di libertà e rispetta il pluralismo sociale e politico; il sindacato della partecipazione che intende assumersi le proprie responsabilità mediante forme di codecisione nel sistema produttivo e partecipazione azionaria dei dipendenti nella propria azienda; il sindacato che deve svolgere direttamente una funzione di controllo nella gestione dei fondi integrativi.

4. Questo sindacato unitario si potrà costruire in breve tempo se ci sarà accordo sulle cose da fare e sul ruolo che si vuole esercitare in Italia ed in Europa.

5. L'unità sindacale deve superare la fase delle buone intenzioni e misurarsi concretamente con la realtà per la sua effettiva realizzazione.
Le fasi costituenti sono state sperimentate senza esiti positivi: bisogna ora misurarsi con un vero e proprio progetto esecutivo.
La UIL è pronta ad impegnarsi per questo progetto esecutivo che comprende: contenuti sociali e ruolo del sindacato; statuto e regole di democrazia; tempi e modalità di costruzione dell'unità; politica dei quadri e gruppi dirigenti; costituzione del patrimonio unitario.

6. Per la credibilità del sindacato presso i lavoratori e pensionati è necessario fornire una risposta conclusiva e convincente al problema dell'unità sindacale, assumendo decisioni operative per ricercare fino in fondo le condizioni per costruire il nuovo sindacato unitario.

7. L'unità organizzativa, senza il progetto ed il confronto con le lavoratrici, i lavoratori ed i pensionati, non è l'obiettivo della UIL. Non c'è alternativa all'unità sindacale: la sua mancata realizzazione non potrà comunque disperdere il patrimonio dell'unità d'azione, che rappresenta la condizione minima necessaria ma non più sufficiente.

Rappresentanza e rappresentatività

1. Il ruolo "generale" del sindacato e le sue decisioni non possono essere legittimate esclusivamente dal consenso sociale di cui gode. Neppure è sufficiente la facoltà decisionale degli organismi dirigenti sindacali se si vuole la certezza giuridica che i contratti collettivi nazionali o aziendali, e gli accordi interconfederali sottoscritti abbiano efficacia generale. Oggi si applichino anche nei confronti dei non iscritti per una prassi giurisprudenziale che potrebbe incontrare in futuro serie difficoltà.

2. In realtà il riconoscimento "erga omnes" dei contratti costituirà sempre più un elemento di garanzia per tutti i lavoratori, iscritti o non iscritti, di fronte al pericolo concreto di un proliferare di organizzazioni sindacali, sia sul versante dei lavoratori che su quello delle imprese, che potrebbero mettersi sul terreno della concorrenza ponendo in discussione a livello aziendale, di categoria o di territorio le intese sottoscritte da CGIL, CISL e UIL.

3. Per queste ragioni l'intervento legislativo, peraltro espressamente previsto con lungimiranza dalla Costituzione negli articoli 39 e 40 per garantire e disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali, è non solo necessario ma auspicabile. L'articolo 39 afferma i principi fondamentali della libertà e del pluralismo sindacale, attribuendo alle organizzazioni sindacali, proporzionalmente rappresentate secondo gli iscritti, il diritto di sottoscrivere accordi e contratti con efficacia generale. Questo principio ha trovato una prima risposta nelle norme adottate dal Governo per i settori pubblici.

4. La UIL ritiene necessaria una norma generale di legge che, a seguito di un'intesa tra CGIL, CISL e UIL e di un accordo tra le parti sociali, mantenendo inalterata la titolarità dei sindacati sulle rappresentanze aziendali, assegni a ciascuna lista presentata un numero di rappresentanti uguali ai consensi raccolti, garantendo comunque il diritto di rappresentanza in tutti gli organismi di base delle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti. Si dovrebbe poi adeguare l'accordo del luglio '93 sulle RSU, realizzando il canale unico di rappresentanza aziendale sia per esercitare i diritti negoziali previsti dai contratti, sia per attuare il ruolo di verifica e attuazione degli accordi e dei contratti, sia per sviluppare il rapporto partecipativo nell'azienda.

5. Verrebbero così tutelati gli interessi di tutti poiché gli accordi sarebbero approvati a maggioranza da organismi rappresentativi sia degli associati che dei non iscritti e acquisterebbero così una efficacia giuridicamente vincolante.

6. A livello nazionale la titolarità a rappresentare collettivamente i lavoratori, e quindi a contrattare accordi, va riconosciuta unicamente a quelle organizzazioni sindacali che abbiano certi requisiti di diffusione e consistenza, verificabili da una certificazione del numero degli iscritti o dai voti riportati in consultazioni elettorali. Gli accordi collettivi sottoscritti da esse dovrebbero acquisire valore "erga omnes", purché in loro favore si manifesti una maggioranza verificabile secondo procedure da definirsi.

7. Una legge non produrrebbe certo l'effetto di garantire una convergenza automatica delle organizzazioni confederali su identiche politiche, obiettivi e comportamenti contrattuali, ma certamente una legittimazione della rappresentanza darebbe effetti positivi. Una soglia maggioritaria di consenso per la validazione dei contratti, basata sulla rappresentatività delle organizzazioni firmatarie, accentuerebbe i vincoli unitari tra le confederazioni e impedirebbe di fatto gli accordi separati.

8. E' importante sottolineare che la questione della rappresentanza si pone ormai specularmente anche per le differenti realtà organizzative dei datori di lavoro.

Referendum

1. E' comunque decisivo per il sindacato sciogliere il nodo di procedure decisionali certe e trasparenti, capaci, pur non cancellando le differenze, ove esistono, di governare i conflitti. E' altrettanto evidente che deve essere inequivocabile la scelta del modello di democrazia delegata accantonando le pratiche assembleari.

2. Deve essere abbandonato il ricorso sistematico al referendum poiché pone al centro della sua concezione interessi legittimi, ma di natura individuale o corporativa e valuta in termini pregiudizialmente negativi mediazioni e logiche di scambio. E' per questo incompatibile con la cultura e la pratica della concertazione e della partecipazione.

3. Il ricorso sistematico al voto referendario su accordi nasconde anche assenza e incapacità di dibattito negli organismi sindacali unitari; denuncia anche un abbassamento del livello di democrazia interna al sindacato; spesso equivale ad una rinuncia alle responsabilità che competono per mandato ai gruppi dirigenti.

4. I gruppi dirigenti democraticamente eletti rischiano di essere destabilizzati e delegittimati quando vengono sottoposti non alla verifica democratica dei propri iscritti alla scadenza elettorale del mandato, ma ad un controllo permanente di natura assembleare anche dai non iscritti e per di più su aspetti specifici.

5. Sulle vertenze e sui contratti il ricorso al referendum è una scelta fuori dalla norma della democrazia rappresentativa. Per queste ragioni è uno strumento a cui è possibile fare ricorso in casi ed in situazioni eccezionali.
Quando il negoziato riguarda le singole categorie, il voto sulle ipotesi conclusive può essere espresso in due forme: da tutti gli eletti nelle RSU della categoria, a maggioranza dei voti, oppure con firma conclusiva dei sindacati di categoria purché nel loro insieme siano sicuramente rappresentativi della maggioranza assoluta rispetto agli iscritti e/o ai voti conseguiti nelle varie organizzazioni sindacali presenti nella categoria.

Referendum e servizi pubblici

6. Viceversa il referendum può essere lo strumento utile per rendere tra loro compatibili i diritti di sciopero con i diritti dei cittadini utenti.
La legge di regolazione del diritto di sciopero non ha risolto questo problema che si manifesta in tutte le attività di servizio alla collettività.

7. Nei settori produttivi c'è una storia consolidata che ha portato alla consapevolezza che l'unità nel mondo del lavoro non tollera una segmentazione degli interessi e delle lotte secondo logiche di mestiere.
Questa è una consapevolezza che dai settori privati deve estendersi a quello dei servizi di pubblica utilità.

8. L'esasperazione corporativa, che produce rappresentanze professionali o di mestiere, genera a sua volta una scomposizione degli interessi e l'organizzazione di lotte di gruppo per affermarli.
Un aeroporto, un'azienda di trasporti, una ASL, una azienda municipale, una azienda che eroga servizi di pubblica utilità, infatti, opera secondo moduli organizzativi in cui - è noto a tutti - il fermo di una parte, a volte anche una piccolissima parte, pregiudica il funzionamento dell'intero sistema, ampliando inevitabilmente il danno per i cittadini utenti e creando, talvolta, all'interno dello stesso mondo del lavoro conflitti di interessi per quanto riguarda le condizioni materiali e il sistema dei diritti dell'insieme dei lavoratori.
Questo mostra di per sé che l'iniziativa di singoli gruppi in questione si fonda essenzialmente su un potere che deriva dalla funzione ricoperta e non dal consenso.
L'interpretazione corretta della norma costituzionale sul diritto di sciopero (un diritto individuale) da esercitare in forma collettiva, cioè solo attraverso la decisione del sindacato, non risolve il problema, anche perché manca una definizione e distinzione di poteri e responsabilità tra sindacati confederali e sindacati aziendali o di mestiere.

9. Una legge che preveda la necessità di un referendum confermativo della decisione di sciopero di un sindacato di gruppo, professione o mestiere, che coinvolga nel voto tutti gli operatori del sistema interessato e non solo i portatori della istanza rivendicativa, può essere il modo per affrontare e risolvere il problema della conciliazione di interessi spesso contrapposti.

10. Una rappresentanza sindacale di mestiere o di professione, anche estremamente particolare, può legittimamente esserci in una azienda, ma per l'esercizio dello sciopero si deve far ricorso al referendum confermativo che deve avere la maggioranza dei voti di tutti coloro che operano nella azienda in questione.

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