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Testo
del nuovo Statuto
Il patto
che ci unisce
Il
Congresso nazionale dà mandato alla Direzione nazionale di rielaborare,
entro sei mesi, il testo del patto, in connessione con il testo del
Progetto 2000 approvato dal Congresso. Parte
Prima Principi fondamentali
Titolo
I I valori
Articolo
1 Valori fondanti
1) Costituiti
sul convergere di differenti tendenze culturali e politiche che si rifanno
ai valori democratici e antifascisti fondativi della Repubblica italiana,
al pensiero socialista nella pluralità delle
esperienze storiche riconducibili alla tradizione democratica e riformista
del Pci, del Psi e del movimento operaio italiano , al pensiero laico e liberale e al pensiero cristiano sociale, aperti allincontro
con culture e movimenti che hanno messo al centro della loro azione
i diritti umani e il valore delle differenze, il personalismo comunitario
e la salvaguardia dellambiente, i Democratici di Sinistra assumono queste tendenze consapevoli della
necessità della loro continua rielaborazione a confronto con le sfide
della modernizzazione e del mondo che cambia e si uniscono per contribuire
alla costruzione di una società aperta e plurale, libera e solidale,
giusta e sicura. 2) Il partito
Democratici di Sinistra è membro del Partito del socialismo
europeo e aderisce allInternazionale socialista. 3) Gli
iscritti e le iscritte ai Democratici di Sinistra condividono i valori
della libertà e delluguaglianza, dellequità e della giustizia,
del lavoro, della solidarietà sociale, della pace. Operano per affermare
tutti i diritti di cittadinanza promuovendo uno sviluppo umano sostenibile
e una società interetnica e interculturale. 4) Per i
Democratici di Sinistra la libertà è strettamente legata alluguaglianza
e si fonda sul riconoscimento della differenza come valore, rifiutando
ogni discriminazione di sesso e di orientamento sessuale, di razza,
religione, cultura. La libertà nelluguaglianza si afferma pienamente
nella fraternità e quindi nella solidarietà che ne è la forma sociale.
I Democratici di Sinistra si impegnano per il superamento delle disuguaglianze
sociali e per la piena affermazione delle pari opportunità per ognuno.
Il dispiegarsi delle libertà individuali trova la sua prima sede nelle
dimensioni relazionali, familiari e comunitarie. In coerenza con questi
valori, e con i principi della Costituzione Repubblicana, i Democratici
di Sinistra assumono i diritti umani, i diritti di tutte le donne e
di tutti gli uomini come criterio costitutivo della loro politica e
si impegnano a promuovere una convivenza civile fortemente orientata
allo sviluppo delle libertà individuali, al diritto di ogni donna e
di ogni uomo a progettare e realizzare il proprio sviluppo umano e la
propria cittadinanza civile e politica. Per i Democratici di Sinistra
la cittadinanza è garanzia di
diritti e di opportunità per gli individui e, insieme, assunzione
di responsabilità di ciascuno verso la libertà degli altri e di tutti. 5) I Democratici
di Sinistra condividono una concezione della politica che ha forte il
senso delle sue ragioni fondanti e la consapevolezza del proprio limite.
Aderiscono con convinzione allidea e alla pratica di uno stato
laico e sono per una politica fortemente orientata a valori. In una
realtà di pluralismo etico e di fronte a questioni complesse e delicate
come quelle che riguardano la vita umana, il nascere e il morire, le
relazioni interumane, la non-violenza, il partito e la sua politica
riconoscono e rispettano la libertà di coscienza di tutti e concorrono
a delineare i tratti di unetica civile condivisa. 6) I Democratici
di Sinistra assumono pienamente la coscienza e la responsabilità verso
tutte le specie viventi e la promuovono impegnandosi, in particolare,
a salvaguardare le condizioni che rendono sostenibile sulla Terra la
vita delle generazioni future. 7) Il
partito Democratici di Sinistra è un partito di donne e
di uomini che promuove la democrazia paritaria e il superamento della
divisione dei ruoli tra donne e uomini nella società e nella politica.
Assumono, pertanto, questo orientamento come costitutivo nellorganizzazione,
nella democrazia e nellelaborazione progettuale del partito. Per
i Democratici di Sinistra un rinnovato patto di solidarietà tra le generazioni
è uno dei valori e degli obiettivi centrali per la ricostruzione di
un più ampio patto sociale nel paese. Sono dunque impegnati a realizzare
nel partito una forte promozione delladesione dei giovani, un
dialogo costante tra le generazioni, unelaborazione progettuale
e uniniziativa politica coerenti. 8) I Democratici
di Sinistra sono un partito che si fonda sui principi di sussidiarietà
e di federalismo solidale e che organizza la sua democrazia federale
secondo i principi della democrazia di mandato. 9) I
Democratici di sinistra sono un partito in cui la sovranità appartiene
alle iscritte ed agli iscritti che la esercitano secondo le modalità
democratiche e le garanzie previste dal presente statuto. I Democratici
di Sinistra si fondano sui principi di sussidiarietà e di federalismo
democratico e solidale che si organizza secondo i principi della democrazia
di mandato, della partecipazione e della responsabilità. 10) Il Consiglio
nazionale dei Garanti verifica la coerenza degli Statuti regionali con
i principi generali dello Statuto. Articolo
2 Il simbolo dei Democratici di Sinistra Il simbolo
del partito Democratici di Sinistra è un albero con chioma verde e tronco
marrone piantato su un terreno di verde più chiaro. Il tronco si inserisce
nel fogliame con quattro rami. Nella parte superiore intorno alla chioma
dellalbero, si sviluppa la scritta DEMOCRATICI DI SINISTRA, di
colore rosso. Nella parte inferiore campeggia una rosa rossa, il cui
gambo, di colore verde, è circondato da sette stelle disposte su un
percorso ellittico, allinterno del quale appare in bianco la scritta
P.S.E.. Il fondo del simbolo è bianco. Titolo
II Liscrizione: diritti e doveri
Articolo
3 Liscrizione
1) Possono
liberamente associarsi ai Democratici di Sinistra ogni donna e ogni
uomo cittadini italiani, ovunque residenti, e cittadini dellUnione
Europea o di altri paesi che abitano in Italia o dove il partito abbia
una struttura organizzata. 2) Liscrizione
è un patto politico che dà vita ad una reciproca assunzione di diritti
e di responsabilità tra chi si associa e il partito. I contenuti e le
regole del patto sono stabiliti in questo Statuto e in particolare nel
Patto politico e nella Carta dei diritti e dei doveri delle iscritte
e degli iscritti che ne è parte integrante. 3) Liscrizione
al partito è unica. La partecipazione delliscritta e delliscritto
può esercitarsi attraverso lorganizzazione liberamente scelta
in via primaria. Liscrizione avviene sottoscrivendo e ricevendo
il Patto politico e la Carta dei diritti e dei doveri, pagando la quota
di iscrizione, ricevendo la tessera. La Carta va sottoscritta dal
rappresentante dellorganizzazione di partito che rilascia la tessera
e da chi chiede liscrizione e li impegna reciprocamente a rispettare
diritti e doveri, contenuti e regole così come sono fissati in questo
Statuto. 4) Liscrizione,
ai soli fini dellelettorato attivo e passivo, è perfezionata dalla
certificazione, allassociato o allassociata e allorganizzazione
che ha rilasciato la tessera, da parte dellAnagrafe degli iscritti. 5) LAnagrafe
degli iscritti registra e verifica lunicità delliscritto
anche in presenza di sua partecipazione a diverse articolazioni del
partito. Sulla tessera sono riportate, a cura dellorganizzazione
che lha rilasciata, anche le adesioni ad altre organizzazioni
federate e lavvenuto pagamento della quota associativa. 6) LAnagrafe
degli iscritti opera sulla base di un regolamento approvato dalla Direzione
nazionale, in accordo con il Consiglio nazionale dei Garanti; la Direzione
delibera il Regolamento entro due mesi dal suo insediamento. 7) Liscrizione
al partito è incompatibile con liscrizione ad un altro partito
o a movimenti che comunque presentino liste concorrenziali a quelle
del partito in consultazioni elettorali, altresì con il sostegno a liste
o coalizioni non sostenute dal partito. 8) Liscrizione
al partito è incompatibile con liscrizione o la partecipazione
ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza e forme di mutuo
sostegno tali da porre in pericolo il pieno rispetto dei principi di
uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità della Pubblica amministrazione
sanciti dalla Costituzione. Articolo
4 - Carta dei diritti e dei doveri delle iscritte e degli iscritti
LArticolo
2 dello Statuto stabilisce la
centralità e la natura dellassociazione individuale ai
Democratici di Sinistra. Con liscrizione viene sottoscritto un
vero patto politico tra liscritto e il partito. I contenuti e
le regole del patto sono quelli fissati nello Statuto e in questa Carta
dei diritti e dei doveri. Sottoscrivendo questa Carta e con la consegna
della Tessera di associazione, liscritta o liscritto e il
partito si impegnano reciprocamente a rispettare questo patto. 1. I
diritti delle iscritte e degli iscritti
Ciascuna
iscritta e ciascun iscritto hanno il diritto di: 1) trovare
nel partito luoghi organizzati di confronto e di elaborazione politica
collettiva e luoghi dove esprimere protagonismo e soggettività politica
in un contesto comunitario di relazioni culturali, politiche, amministrative
ed istituzionali. 2) partecipare,
direttamente o in forma delegata, agli organi federali dove si esprime
la sintesi politica del partito (Unione Comunale, Federazione, Unione
regionale, Organi nazionali). 3) ricevere
ogni informazione sulla vita del partito, sulle sue scelte, sulle discussioni
avvenute negli organi dirigenti e sulle alternative proposte; 4) esprimere
e sostenere in ogni sede, di partito o pubblica, le proprie posizioni
ideali, culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla
maggioranza determinatasi nel partito; 5) esigere
la regolare convocazione e di essere messi in condizione di partecipare
ad assemblee di base e a riunioni degli organismi di cui fa parte; 6) le iscritte
e gli iscritti hanno diritto di promuovere referendum su temi di rilevanza
nazionale, regionale e locale, secondo modalità stabilite dallapposito
regolamento di cui allArt. 28 dello Statuto; 7) darsi
forme di attività politica originali e autonome, riconosciute dalla
loro unità di appartenenza, salvo motivato rifiuto; 8) costituire
gruppi tematici o politici, riconosciuti dalla loro unità di appartenenza,
salvo motivato rifiuto; 9) partecipare
allelezione degli organi dirigenti del partito, essere candidati
a farne parte, essere candidati a far parte di delegazioni al Congresso
ad ogni livello; 10) avanzare
proposte di candidature per le elezioni, per gli organi dirigenti e
le delegazioni congressuali, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentali;
11) avanzare
proposte di candidature, accettare e sottoscrivere candidature per le
elezioni, nellambito della coalizione di cui il partito fa parte,
nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento della coalizione; 12) partecipare
alle scelte programmatiche del partito e della coalizione di cui questo
fa parte; 13) nel caso
di dimissioni dal partito, motivare le ragioni della decisione in una
riunione convocata su sua richiesta; 14) in presenza
di inadempienze degli organi dirigenti dellorganizzazione di appartenenza,
chiedere al livello di governo federale competente (Federazioni, Unioni
Regionali, Direzione nazionale) di intervenire perché i propri diritti
di partecipazione siano effettivamente esercitabili; 15) presentare
ricorso agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta su
inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri
confronti; 2. I
doveri delle iscritte e degli iscritti
Ciascuna
iscritta e ciascun iscritto hanno il dovere di: 1)
rispettare
le regole dello Statuto; 2)
partecipare
attivamente alla vita democratica del partito; 3)
concorrere
con il proprio impegno allazione politica del partito; 4)
pagare
regolarmente la quota di iscrizione, secondo le loro possibilità e secondo
le regole fissate dal Regolamento finanziario; contribuire al sostegno
finanziario del partito. 3. I
doveri del partito
E
dovere del partito e quindi dei gruppi dirigenti, delle associate e
degli associati nelle rispettive responsabilità statutarie: 1)
promuovere
la democrazia associativa e federale, organizzandola con trasparenza
e regolarità; 2)
promuovere
la circolazione delle idee e delle opinioni, la formazione di sintesi
culturali avanzate, la crescita e la valorizzazione di competenze e
di capacità dirigenti attraverso lorganizzazione di opportunità
ricorrenti di elaborazione e di formazione; 3)
dotarsi
di una rete di strutture permanenti di ricerca e di elaborazione capaci
di alimentare lautonomia culturale, progettuale e programmatica
del partito a tutti i livelli; 4)
fare
del Programma fondamentale del partito lasse portante di una dinamica
democratica basata su specifiche procedure finalizzate a realizzare
la condivisione consapevole e laggiornamento con le associate
e gli associati; 5)
rendere
effettivo lesercizio dei diritti e delle regole indicati nello
Statuto, fissando procedure di decisione aperte e in grado di favorire
la partecipazione di tutte le associate e di tutti gli associati con
adeguate procedure di informazione, di consultazione e di discussione; 6)
organizzare,
in particolare, un sistema di comunicazione basato sulle tecnologie
telematiche, adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare
rapidamente nella rete organizzativa tutte le informazioni sulla vita
del partito, sulle sue scelte, sulle riunioni e le deliberazioni degli
organi dirigenti. Articolo
5 Pari opportunità e norma antidiscriminatoria
1) Gli organi
dirigenti e le organizzazioni del partito attuano tutte le iniziative
necessarie per il superamento della divisione sessuale nellattività
politica, promuovendo azioni positive, secondo un Regolamento approvato
dalla Direzione entro due mesi dal Congresso e verificandone periodicamente
i risultati. 3) Le iscritte
possono dar vita a forme autonome di attività e a strutture differenziate,
anche in rapporto a non iscritte. 4) Le iscritte
promuovono la Conferenza
Nazionale delle donne che elegge una coordinatrice delle donne dei Ds.
Il regolamento della conferenza è approvato dalla Direzione nazionale. 5) Il partito
è impegnato ad applicare le norme di cui ai commi 1 e 2 anche nelle
liste elettorali. 6) E
istituito, allinterno del Consiglio nazionale dei Garanti, un
Osservatorio per il rispetto della norma antidiscriminatoria, nonché
dellarticolo 3 della legge 3 giugno 1999, n.157, che ha stabilito
nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali. Parte
seconda Lorganizzazione
Titolo
I Lassetto organizzativo
Articolo
6 La rete federale
1) Gli iscritti
e le iscritte, le elettrici e gli elettori dei Democratici di Sinistra
sono soggetti centrali della dinamica democratica e delliniziativa
del partito. 2) La rete
federale è la struttura portante dellorganizzazione e della democrazia
del partito ed è fondata sulle Unioni regionali che ne sono lo snodo
fondamentale. 3) Il principio
costitutivo della rete federale è promuovere le capacità di autogoverno
di tutte le organizzazioni che ne fanno parte. 4) La rete
federale dei Democratici di Sinistra è articolata in tre dimensioni
fortemente collegate e coordinate: la dimensione associativa, la dimensione
federativa, la dimensione parlamentare e consiliare. A. La Dimensione
associativa
1) La dimensione
associativa del partito, nel
territorio e nei luoghi di lavoro e di studio, si costituisce sul libero e plurale
associarsi di donne e di uomini ed è la dimensione centrale della presenza
dei Democratici di Sinistra nella società. 2) La dimensione
associativa è fondata sulle Organizzazioni di base che hanno il compito
di proporre, animare e organizzare la presenza e lazione politica
del partito nelle comunità locali. B. La dimensione federativa
La dimensione
federativa del partito promuove e organizza forme specifiche e parziali
di adesione ai Democratici di Sinistra e forme pattizie di rapporto
politico e programmatico con le cittadine e i cittadini, con i movimenti
e con le associazioni che operano nella società. 1) La dimensione
federativa comprende le Autonomie tematiche, le Associazioni di tendenza,
la Sinistra giovanile e le intese locali e nazionali con altre organizzazioni
disciplinate allArt.9. C. La dimensione parlamentare e consiliare
1) La dimensione
parlamentare e consiliare del partito è formata dagli eletti nelle istituzioni
rappresentative ai diversi livelli iscritti ai Democratici di Sinistra. 2) La dimensione
parlamentare è composta dai parlamentari nazionali ed europei iscritti
ai Democratici di Sinistra ed è parte costitutiva dellorganizzazione
nazionale del partito. Articolo
7 Lorganizzazione federale del partito: la dimensione associativa
A. Le Unioni
regionali
1) Le Unioni
regionali sono dotate di autonomia politica e statutaria ed esercitano
una autonoma funzione di elaborazione programmatica e di iniziativa
nel territorio della Regione. 2) Nel quadro
dellordinamento federale stabilito nello Statuto, le Unioni regionali
possono definire patti con la Direzione nazionale in relazione a rapporti
di carattere politico, economico ed organizzativo. 3) Più Unioni
regionali possono decidere la costituzione di Unioni federali basate
su più Regioni. La decisione deve essere ratificata dalla Direzione
nazionale. 4) Le organizzazioni
provinciali di Trento e Bolzano sono equiparate alle Unioni regionali. 5) Nelle
regioni con particolarità linguistiche, culturali e istituzionali possono
essere definite forme speciali di autonomia sulla base di un patto federativo
sottoscritto tra la Direzione nazionale e lorganizzazione regionale.
Il patto comprende lo Statuto regionale e le modalità di modifica del
patto medesimo. 6) Gli Statuti
delle Unioni regionali regolano nei rispettivi territori larticolazione
organizzativa e federativa del partito, ne garantiscono lautonomia
secondo il principio di sussidiarietà e ne organizzano il coordinamento
secondo principi di federalismo solidale. B. Le Organizzazioni
di base
1) Le Organizzazioni
di base Sezioni e articolazioni locali delle organizzazioni federative
- costituiscono la forma primaria di organizzazione del partito, sulla
quale si fondano tutti gli altri poteri federali, e sono il luogo in
cui si esprime la sovranità delle associate e degli associati al partito
e si esercita la loro partecipazione democratica. C. Le Organizzazioni
federali intermedie
1) Le Organizzazioni
federali intermedie sono il livello di governo e di iniziativa che costituisce
gli snodi di coordinamento tra le autonomie associative e federative
locali e il resto della rete federale. 2) Sulla
base del principio di sussidiarietà, gli statuti delle Unioni regionali
possono articolare lassetto del partito nel loro territorio in
Organizzazioni federali intermedie scegliendo tra le diverse forme organizzative
di governo federale:
a.
Unioni
comunali, intercomunali, circoscrizionali;
b.
Federazioni
metropolitane, provinciali, subprovinciali, interprovinciali;
c.
Organismi
di collegio elettorale sulla base dei collegi della Camera dei Deputati. 2) Le Organizzazioni
allestero
1) Il partito
organizza in altri paesi proprie strutture. Le Organizzazioni a livello
di paese sono equiparate, a tutti gli effetti, alle Federazioni; quelle
continentali alle Unioni regionali. 2) In analogia
quanto previsto in questo stesso articolo nel paragrafo su Le
intese con le associazioni esterne, le Organizzazioni allestero
possono stipulare intese e patti con partiti e organizzazioni dei paesi
di insediamento, in coerenza con le affiliazioni internazionali del
partito. In analogia a quanto previsto dallArt.30 di questo Statuto,
le Organizzazioni concorrono a promuovere forme di coalizione politica,
anche in considerazione delle nuove norme che disciplinano lesercizio
del voto politico allestero. 3) Gli iscritti
e le iscritte ai Democratici di Sinistra residenti in altri paesi possono
iscriversi ai partiti democratici e di sinistra dei rispettivi paesi,
in coerenza con le affiliazioni internazionali del partito. Articolo
8 - Lorganizzazione federale del partito: i poteri sostitutivi e sussidiari
1) In attuazione
dei principi del federalismo solidale e della sussidiarietà, vengono
stabiliti i seguenti poteri di intervento federale di cui ciascuna organizzazione
del partito è titolare:
a.
congressi
straordinari possono essere convocati: 1. dalla
Direzione della Federazione competente per le Organizzazioni di base;
dalla Direzione dellUnione regionale competente per le Federazioni;
dalla Direzione nazionale per le Unioni regionali; a tutti i livelli
le Direzioni debbono decidere con delibera motivata, a maggioranza degli
aventi diritto al voto e con il parere favorevole del Consiglio dei
garanti di pari livello; 2. su richiesta
sottoscritta da un terzo degli iscritti;
b.
in caso
di estrema necessità, ovvero di grave danno al partito, e con il parere
favorevole dellorgano di garanzia di pari livello: 1. le Direzioni
regionali, secondo le condizioni disciplinate dai rispettivi statuti
e, se essi lo prevedono, le Direzioni di federazione, possono sciogliere
un organo di partito di qualsiasi livello federato; 2. la Direzione
nazionale può sciogliere un organo di partito di un Unione regionale
a maggioranza dei quattro quinti dei voti validamente espressi; 3. la Direzione
nazionale può altresì sciogliere organi di livelli sussidiari di fronte
ad una richiesta dellUnione regionale competente o in presenza
di una manifesta inadempienza da parte delle Direzioni competenti con
maggioranza dei quattro quinti dei voti validamente espressi. 4. nel caso
di scioglimento di organi direttamente eletti dagli iscritti o dai congressi,
la Direzione competente è tenuta a comunicare a tutta la base associativa
e ai componenti lassemblea congressuale interessata la propria
decisione e le motivazioni che lhanno causata e a convocare in
tempi rapidi le assemblee degli iscritti o lassemblea congressuale.
c.
La Direzione
che decide lo scioglimento può nominare un Comitato provvisorio ed un
responsabile con lincarico di dirigere lorganizzazione e
di convocarne entro sei mesi il congresso straordinario;
d.
Nei casi
di grave contrasto tra una Unione regionale e la Direzione nazionale
del partito su rilevanti decisioni di competenza dellUnione regionale
ma tali da incidere sulla politica generale del partito, la decisione
dellUnione può essere sospesa su richiesta della Direzione nazionale
e riesaminata in presenza di un suo rappresentante. La richiesta della
Direzione deve essere deliberata a maggioranza dei due terzi dei voti
validamente espressi e con il parere favorevole del Consiglio nazionale
dei Garanti; se il contrasto non viene superato si procede a forme più
ampie di consultazione democratica, anche mediante referendum tra gli
iscritti delle organizzazioni presenti nellambito dellUnione
regionale; il referendum viene indetto dalla Direzione nazionale con
lapprovazione della maggioranza degli aventi diritto.
e.
Su richiesta
di un terzo delle Unioni regionali, deliberata a maggioranza degli aventi
diritto dalle rispettive Direzioni, la Direzione nazionale procede al
riesame di una questione politica già trattata e può assumere una nuova
decisione al riguardo. 2) Il Regolamento nazionale dei Garanti disciplina
le modalità di ricorso e di richiesta di parere di legittimità statutaria. Articolo
9 Lorganizzazione federale del partito: la dimensione federativa
A. le Autonomie
tematiche.
1) Le Autonomie
tematiche si costituiscono per operare su un tema specifico di natura
programmatica, ideale, politica; contribuiscono alla costruzione del
programma del partito e alla sua azione politica. 2) Alle
Autonomie possono partecipare iscritte e iscritti al partito o donne
e uomini che limitano la loro adesione allo specifico impegno tematico.
A questa adesione specifica le Autonomie offrono la libera scelta fra
due tipi di iscrizione: una che vale anche come iscrizione al partito
e una che limita i suoi effetti alla singola Autonomia tematica. Nel
secondo caso non si originano gli stessi diritti e doveri che lo Statuto
riconosce a chi si associa al partito: le aderenti e gli aderenti hanno
diritto di partecipare a pieno titolo allelaborazione programmatica
e alle iniziative politiche dellAutonomia tematica, con diritto
di voto nelle sue istanze democratiche. 3) Le Autonomie
tematiche fanno riferimento ai diversi livelli federali. La decisione
di dar vita a unAutonomia tematica è oggetto di un deliberato
della Direzione competente, su proposta del Segretario o del Responsabile
del settore di lavoro cui lAutonomia fa riferimento, o di un quinto
dei componenti la Direzione. 4) Le Autonomie
tematiche si danno (nel quadro del vigente statuto) un regolamento che
disciplina le forme associative e le modalità di elezione dei responsabili.
5) Gli Organi
dirigenti ai diversi livelli, nel definire le linee programmatiche e
le scelte del partito consultano le Autonomie tematiche. 6) Rappresentanti
delle Autonomie tematiche fanno parte delle Commissioni previste ai
successivi articoli 16 e 27. 7) Gli Organi
dirigenti sono tenuti a pronunciarsi, nel più breve tempo possibile, in modo motivato sulle questioni e le
proposte elaborate dalle Autonomie tematiche. B. Le Associazioni
di tendenza politica e culturale
1) Le Associazioni
di tendenza politica e culturale sono luoghi di costruzione e discussione
del programma e sedi di impegno politico del partito. Sono formate da
iscritte e iscritti al partito e possono aderirvi donne e uomini non
associati ai Democratici di Sinistra. 2) Le Associazioni
di tendenza si danno un proprio regolamento o statuto che disciplina
le forme associative e gli organi dirigenti dellassociazione. 3) Il Consiglio
nazionale dei Garanti verifica la conformità delle finalità e del regolamento
o statuto delle Associazioni di tendenza con le finalità e le regole
dello Statuto del partito. 4) Le Associazioni
che abbiano ottenuto tale riconoscimento hanno diritto a risorse organizzative
e finanziarie da gestire
in autonomia politica nelle forme fissate dal Regolamento
finanziario ai diversi livelli della rete federale. C. La Sinistra
giovanile
1) La Sinistra
giovanile è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani
dei Democratici di Sinistra. Ad essa è riconosciuta autonomia di proposta
e di iniziativa politica. E presente ad ogni livello di organizzazione
del partito. 2) Possono
far parte della Sinistra giovanile le ragazze e i ragazzi dai 14 ai
29 anni di età. 3) E
garantita una presenza di delegati della Sinistra giovanile al Congresso
nazionale e negli organi dirigenti del partito a tutti i livelli. 4) La Sinistra
giovanile è parte dellUnione internazionale giovanile socialista
(Iusy) e dellOrganizzazione giovanile socialista europea (Ecosy). 5) Liscrizione
alla Sinistra giovanile è a tutti gli effetti iscrizione al partito
dei Democratici di Sinistra per tutti coloro che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età. I loro diritti e i loro doveri sono regolati
dallo Statuto del partito. La
Sinistra giovanile può sperimentare forme di adesione allorganizzazione,
disciplinate dal proprio regolamento, che non comportano liscrizione
al partito. 6) La vita
interna della Sinistra giovanile, aderire, le forme di decisione, larticolazione
e i poteri delle sue strutture organizzative, sono disciplinati da un
autonomo Regolamento, approvato dal Congresso della Sinistra giovanile
e rispondente ai principi fondamentali dello Statuto del partito. Lo
svolgimento dei Congressi è disciplinato da uno specifico regolamento
approvato dalla Direzione nazionale della Sinistra giovanile. 7) Il Regolamento
finanziario nazionale dei Democratici di Sinistra fissa norme sulla
destinazione di risorse alla Sinistra giovanile. 8) La Sinistra
giovanile può dotarsi di una Commissione di Garanzia che interviene
autonomamente in quelle controversie interne allorganizzazione
che non coinvolgono in generale la vita del partito e che non riguardano
la violazione delle sue norme statutarie. 5) Le intese
con altre organizzazioni
1) La ricerca
di incontro e di confronto politico e programmatico e la sottoscrizione
di intese e di patti politici con organizzazioni sociali, professionali
e culturali, associazioni e movimenti fanno parte dei compiti e dellazione
politica del partito a tutti i livelli e costituiscono forma integrante
della sua dimensione federativa. Lindividuazione degli interlocutori
deve avvenire a largo raggio, fuori da ogni logica collaterale, nella
pari dignità e nel pieno rispetto dellautonomia di tutti. 2) Per la
sottoscrizione di intese e patti politici la decisione è assunta, ai
diversi livelli, dall'organo
dirigente eletto dal Congresso. Forme e modalità delle intese a livello
regionale e subregionale sono disciplinate dalle Unioni regionali. 3) Le Unioni
regionali stabiliscono le forme di partecipazione dei non iscritti,
anche alle attività deliberanti degli organi di partito, relative all'impegno
specifico cui essi sono interessati. Articolo
10 - Lorganizzazione federale: 4) la dimensione parlamentare e
consiliare
1) Gli iscritti
e le iscritte al partito che fanno parte nel Consiglio dei Ministri
del governo nazionale sono componenti di diritto della Direzione nazionale. 2) Elette
ed eletti aderenti al partito, oltre ai diritti spettanti ai singoli
iscritti, hanno anche i seguenti:
a.
essere
collegialmente coinvolti nellattuare e sviluppare la linea del
partito e della coalizione sui temi relativi alla definizione del programma
elettorale;
b.
fare
parte dellAssemblea congressuale nazionale e regionale. 3) Elette
ed eletti aderenti al partito, oltre ai doveri spettanti ai singoli
iscritti, hanno anche i seguenti:
a.
coinvolgere
con regolarità e sistematicità il partito associazione nellattuazione
e nello sviluppo di temi relativi al mandato elettorale ricevuto;
b.
garantire
nello svolgimento del proprio mandato assiduità e competenza, su cui
a fine legislatura il capogruppo (o, in sua assenza, il responsabile
dei parlamentari) relaziona al partito-associazione. 4) Le elette
e gli eletti hanno il dovere di partecipare con una parte della loro
indennità al sostegno della sede locale o nazionale del partito, secondo
regole fissate per tutti in modo eguale e trasparente. Articolo
11- Lorganizzazione
federale: il pluralismo politico
1) Gli iscritti
e le iscritte esercitano anche in forma collettiva i diritti di cui
allArt.4 di questo Statuto e alla Carta dei diritti e dei doveri
che ne è parte integrante. In particolare hanno il diritto di:
a.
promuovere
collettivamente proposte per liniziativa politica e piattaforme
programmatiche per lazione del partito;
b.
avanzare
collettivamente proposte di candidature per gli organi dirigenti e le
delegazioni congressuali;
c.
promuovere
collettivamente le Associazioni di tendenza previste al paragrafo III
lettera B di questo articolo;
d.
promuovere
centri di ricerca e di iniziativa e pubblicazioni; 2) Il partito
sostiene e promuove questo esercizio collettivo di diritti in forme
che vanno regolamentate dalla Direzione nazionale, 3) Le minoranze
congressuali che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti tra
gli iscritti hanno diritto, per le proprie finalità, a risorse organizzative
e finanziarie da gestire in autonomia politica per svolgere il proprio
ruolo. Le forme e le modalità di erogazione sono stabilite nel Regolamento
finanziario nazionale e in quelli regionali. Titolo
II Il Congresso nazionale e gli Organi nazionali
Articolo
12 Il Congresso nazionale
1) Nel Congresso
nazionale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata
e federativa del partito. Il Congresso:
a.
definisce
il Programma fondamentale del partito e approva documenti di orientamento
politico vincolanti per la sua azione;
b.
approva
lo Statuto del partito con il voto della maggioranza degli aventi diritto;
c.
elegge
il 50 per cento dei membri elettivi della Direzione nazionale e il Consiglio
nazionale dei Garanti. 2) Il Congresso
nazionale è composto da delegati e delegate democraticamente eletti
in rappresentanza delle iscritte e degli iscritti e di tutti i soggetti
federati nel partito. 3) Il Congresso
si svolge, in via ordinaria, ogni tre anni. E convocato dalla
Direzione Nazionale. 4) Un regolamento
congressuale approvato dalla Direzione stabilisce lordine del
giorno e le norme per lelezione dei delegati e per lo svolgimento
del Congresso. 5) La metà
più uno dei componenti lAssemblea congressuale può convocare,
fissandone lordine del giorno, un Congresso straordinario sulla
prospettiva politica del partito e per la elezione di nuovi organi dirigenti. Articolo
13 LAssemblea congressuale
1) LAssemblea
congressuale è il massimo organo deliberativo e rappresentativo del
partito, lorgano in cui risiede la sovranità generale tra un Congresso
e laltro. LAssemblea: a. si riunisce
per definire lorientamento del partito su questioni di particolare
rilievo politico; b. approva modifiche allo statuto con la maggioranza
degli aventi diritto. 2) LAssemblea
è formata dai delegati al Congresso nazionale di cui al precedente Art.12. 3) Per le
delegate e i delegati dei soggetti federati si procede, nel caso di
avvicendamenti nel corso del mandato dellAssemblea, alla sostituzione
con nuovi rappresentanti. 4) LAssemblea
è convocata dalla Direzione nazionale che ne fissa lordine del
giorno. In assenza del Presidente del partito, elegge un presidente
tra i suoi componenti. 5) In caso
di inadempienza nella convocazione della sessione annuale di cui al
successivo Art.27 o per verificare e aggiornare, in presenza di fatti
nuovi, le linee dellazione politica del partito, un terzo dei
componenti la Direzione nazionale o un quinto dei componenti lAssemblea
hanno il diritto di convocare lAssemblea congressuale e di fissarne
lordine del giorno. Articolo
14 Il Segretario politico nazionale
1) Il Segretario
politico rappresenta politicamente il partito, ne garantisce lordinamento federale,
ed è responsabile dellattuazione del programma sul quale ha chiesto
il mandato del Congresso. 2) E
eletto con la maggioranza dei voti validamente espressi dagli iscritti
nei congressi di base; 3) Le candidature
a Segretario politico sono presentate prima dei congressi di base e
sono accompagnate da una mozione programmatica che indichi chiaramente
gli obiettivi e le linee di azione politica sulle quali i candidati
e le candidate chiedono il mandato. 4) Il Segretario
convoca e presiede il Direttivo nazionale; convoca la Conferenza dei
segretari regionali. Ha diritto di chiedere la convocazione della Direzione
nazionale e il Presidente della Direzione provvede entro 24 ore. 5) Il Segretario
politico può essere revocato a maggioranza dei componenti lAssemblea
congressuale convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri. In
questo caso lAssemblea elegge tre reggenti con il compito di convocare
un nuovo congresso entro due mesi. 6) In caso
di impedimento o di dimissione del Segretario politico la Direzione
nazionale convoca lAssemblea congressuale che procede allelezione
del nuovo Segretario a maggioranza dei suoi componenti. La Direzione
nazionale è tenuta a convocare il Congresso entro un anno dallelezione
del nuovo Segretario. In mancanza della maggioranza dei componenti,
lAssemblea elegge tre reggenti con il compito di convocare un
nuovo Congresso entro due mesi. 7) La Segreteria
coadiuva il Segretario politico. E scelta e proposta dal Segretario
ed eletta, in un unico scrutinio, dalla Direzione nazionale. 8) Il Segretario
può decidere, motivandole, la sostituzione o lintegrazione di
uno o più componenti la Segreteria. In entrambi i casi si procede con
le modalità già stabilite al comma precedente. Articolo
15 La Direzione nazionale
1) La Direzione
nazionale guida lazione politica del partito sulla base degli
indirizzi fissati dal Congresso nazionale e delle decisioni assunte
dallAssemblea congressuale. E presieduta da un Presidente
eletto tra i propri membri. 2) La Direzione: a. determina
autonomamente le forme di organizzazione e la pubblicità dei propri
lavori; b. conclude
di regola le proprie riunioni con lapprovazione di documenti che
fissano linee di azione e scelte impegnative per il partito; c. convoca
il Congresso nazionale: · ogni
tre anni in via ordinaria (Art.12, 4° comma); · in via
straordinaria, nei modi previsti allArt.8, 1° comma, lettera a.,
e allArt.14, 7° comma; d. convoca
lAssemblea congressuale (Art.13, 4° comma); e. la Direzione
del Partito deve comunque essere
convocata e deliberare: a) in caso di formazione e crisi del
Governo Nazionale; b) per decisioni relative alle competizioni elettorali
; c) in condizioni politiche di particolare urgenza e gravità; f.
esercita
i poteri di intervento e di scioglimento previsti allArt.8, 1°
comma, ed è tenuta agli adempimenti previsti
alla stessa lettera b. g. può indire
referendum interni ai sensi del successivo Art.28; h. può convocare
convenzioni, congressi o assemblee tematiche, stabilendo i relativi
regolamenti; i.
elegge
la Segreteria politica; j.
Elegge
il Direttivo nazionale che assicura la continuità dellazione della
Direzione; k. delibera
la costituzione delle Autonomie tematiche nazionali (Art.9, 3° comma); l.
ratifica
leventuale costituzione delle Unioni interregionali previste allArt.8,
1° comma; m. entro
due mesi dal proprio insediamento: · approva,
in accordo con il Consiglio nazionale dei Garanti, il Regolamento dellAnagrafe
degli iscritti (Art.3, 6° comma); · elegge
il Tesoriere e il Comitato di Tesoreria e approva, su proposta di questultimo,
il Regolamento finanziario nazionale; · approva
il Regolamento sulle pari opportunità e sulla norma antidiscriminatoria previsto allArt.5. · stabilisce
quali Segretari di Federazione delle aree metropolitane fanno parte
della Conferenza di cui allArt.19, 2° comma, lettera b; n. approva
inoltre i Regolamenti: · del Congresso
nazionale; · del Direttivo
nazionale; · del pluralismo
interno, nelle forme e nei tempi previsti allArt.11; · della
Conferenza programmatica; · della
Conferenza nazionale delle donne; · della
Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori. 3) La Direzione
nazionale è formata da:
a.
componenti
eletti e elette, secondo le norme fissate dal Regolamento del Congresso
nazionale, per metà dai Congressi delle Unioni regionali e per metà
dal Congresso nazionale in proporzione ai voti riportati dalle diverse
mozioni programmatiche;
b.
il
Segretario della Sinistra giovanile, la Coordinatrice nazionale delle
donne, il responsabile del Consiglio nazionale delle lavoratrici e dei
lavoratori, il Tesoriere, la Presidenza della Commissione del progetto,
i ministri iscritti al Partito, i Presidenti delle Regioni iscritti
al Partito, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari;
c.
partecipa
alla Direzione, senza diritto di voto, la Presidenza del Consiglio nazionale
dei Garanti. Qualora
la composizione della Direzione non sia corrispondente ai voti riportati
dalle diverse mozioni o alla norma antidiscriminatoria di cui allArt.5,
si procede al riequilibrio secondo le procedure del successivo comma
4. 4) Per ragioni
motivate la Direzione può cooptare nuovi componenti, con maggioranza
dei due terzi dei voti validamente espressi, nel rispetto dei voti riportati
dalle diverse mozioni. 5) La Direzione
nazionale è convocata dal suo Presidente su richiesta del Segretario
politico o di almeno un quinto dei suoi componenti con lordine
del giorno da essi indicato. 6) Entro
la prima sessione successiva a quella di insediamento la Direzione approva,
su proposta del Presidente, il proprio Regolamento. Articolo
16 La Commissione nazionale per il progetto
1) La Commissione
Nazionale per il progetto coordina lelaborazione programmatica
del Partito, prepara l a Conferenza programmatica annuale di cui al
successivo Art.27, predispone le modifiche del Progetto 2000 da sottoporre
alla discussione. 2) La Commissione
Nazionale per il Progetto è eletta dal Congresso Nazionale e resta in
carica fino al successivo Congresso. LAssemblea Congressuale può
eleggere nuovi membri della Commissione nel corso della Conferenza programmatica
annuale. 3) Della
Commissione del Progetto fanno parte di diritto i responsabili delle
Autonomie tematiche nazionali di cui all'Art.9, lettera A., e un delegato
della Sinistra giovanile. 4) La Commissione
del Progetto elegge al suo interno una Presidenza ristretta. Articolo
17 Il Presidente del partito
L'Assemblea
congressuale elegge il Presidente del partito con la maggioranza dei
voti validamente espressi. Il Presidente del partito presiede l'Assemblea
congressuale ed è componente della Direzione nazionale. Articolo
18 La Conferenza dei Segretari regionali
1) La Conferenza
dei Segretari regionali è un organo di rappresentanza federale del partito
ed ha il compito di interagire con gli altri organi nazionali per coordinare
lattuazione del programma di mandato. 2) Ne fanno
parte:
a.
i Segretari
delle Unioni regionali e i responsabili di eventuali coordinamenti interregionali;
b.
i Segretari
delle Federazioni delle aree metropolitane stabilite dalla Direzione
nazionale;
c.
il Segretario
politico nazionale e i componenti la segreteria di volta in volta interessati
allordine del giorno. 3) La Conferenza
è presieduta da un rappresentante eletto tra i suoi componenti. E
convocata dal Presidente dintesa col Segretario politico con il
quale concorda lordine del giorno. Articolo
19 La Conferenza delle
donne
La conferenza
delle donne dei Democratici di Sinistra, nel rispetto del federalismo
e del pluralismo politico culturale, discute e decide orientamenti politico
programmatici e agenda politica, che concorrono alla formazione del
programma del partito e alla formazione degli organismi dirigenti e
delle rappresentanze istituzionali. Articolo
20 La Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori
La
Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, nel rispetto
del federalismo e del pluralismo politico e culturale, discute gli orientamenti
che concorrono allattività e al programma del partito per ciò
che riguarda i temi di proprio interesse. La conferenza è convocata
dalla Direzione nazionale che ne approva il regolamento. La conferenza
elegge il Consiglio nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori che
ha poteri consultivi su tutta lattività del partito in materia
di lavoro. Articolo
21 Il Tesoriere
1) Il Tesoriere
del partito è eletto, unitamente al Comitato di tesoreria di cui fa
parte, dalla Direzione nazionale
su proposta del Presidente della stessa, con la maggioranza dei
voti validamente espressi. 2) Il Tesoriere
è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative
del partito. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale attiva e
passiva del partito. Il regolamento finanziario ne disciplina i poteri. Articolo
22 Il Comitato di Tesoreria
1) Il Comitato
di Tesoreria è eletto, unitamente al Tesoriere, dalla Direzione nazionale
su proposta del Presidente della stessa, con la maggioranza dei voti
validamente espressi. 2) Il comitato
di tesoreria elegge tra i suoi membri un Presidente che ne cura la convocazione. Il Comitato di tesoreria
svolge funzioni di indirizzo delle attività economiche e patrimoniali
del partito nellambito dei poteri ad esso attribuiti dal regolamento
finanziario nazionale. Articolo
23 Lattività economica
1) La struttura
organizzativa nazionale, le Unioni regionali, la Sinistra giovanile,
le Autonomie tematiche, le Associazioni di tendenza politica e culturale
e tutte le articolazioni territoriali e federative previste dallo Statuto
nazionale e dagli Statuti regionali hanno una propria autonomia patrimoniale.
Ciascuna risponde esclusivamente degli atti
e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posta
in essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre
articolazioni. 2) Il Regolamento
finanziario nazionale è approvato dalla Direzione nazionale entro il
termine di cui al secondo comma dellArt.16, lettera m. Le norme
in esso contenute, preventivamente sottoposte al parere del Consiglio
nazionale dei Garanti, costituiscono
parte integrante del presente Statuto. 3) In conformità
alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene
espressamente stabilito che:
a.
la struttura
organizzativa nazionale ed ogni altra articolazione territoriale o tematica
previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali, non possono
distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione,
salvo diverse disposizioni di legge;
b.
in caso
di scioglimento della struttura organizzativa nazionale il suo patrimonio,
salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto in conformità
a quanto previsto dallart. 5 del Decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale
o tematica prevista dallo Statuto nazionale o dagli Statuti regionali
il patrimonio sarà devoluto ad altra articolazione territoriale o tematica
del Partito o in caso di scioglimento dello stesso ad altra Associazione
o Ente, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
lorganismo di controllo di cui allarticolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c.
la struttura
organizzativa nazionale e le altre articolazioni territoriali e tematiche
previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali redigeranno
ed approveranno annualmente un rendiconto economico e finanziario nei
tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o dai
Regolamenti finanziari. 4) La quota
associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione. Titolo
III La formazione delle decisioni
Articolo
24 Espressione del voto
Per lelezione
di organi dirigenti, esecutivi e di garanzia ad ogni livello nonché
delle delegazioni congressuali si procede a voto segreto qualora lo
richieda almeno un quinto degli aventi diritto. Articolo
25 Le candidature
1) Le candidature
del partito alle elezioni sono scelte, nel rispetto del pluralismo,
e in coerenza con lArt.30 del presente Statuto, secondo una procedura
democratica fissata con regolamento approvato dalla Direzione (provinciale,
regionale, nazionale) sei mesi prima della data delle elezioni. Tale
regolamento può scegliere tra primarie aperte, primarie chiuse, selezione
regolata. 2) Per primarie
aperte si intendono, a norma di questo statuto, elezioni di candidati
o candidate cui partecipano gli elettori che si riconoscono pubblicamente
elettori del partito iscrivendosi in un apposito registro. 3) Per primarie
chiuse si intendono elezioni a cui partecipano solo gli iscritti e le
iscritte al partito. 4) Per selezione
regolata si intende una procedura pubblica che avviene negli organismi
del partito secondo regole definite. 5) Nei tre
casi il regolamento prevede la presentazione di proposte o autoproposte
di candidatura ad un Comitato di selezione, stabilito presso il livello
organizzativo competente per quelle elezioni. Presso il livello organizzativo
immediatamente superiore si stabilisce una Commissione elettorale che
ha il compito di garantire la pubblicità e la regolarità delle procedure
e di vagliare eventuali ricorsi, i cui termini sono stabiliti dal regolamento.
6) Per quanto
riguarda le elezioni politiche nazionali e le elezioni europee, le candidature del partito per le liste
proporzionali, le proposte di candidature da presentare agli organismi
della coalizione, sono scelte con la medesima procedura. In questo caso
la Direzione nazionale approva un regolamento e nomina una Commissione
elettorale nazionale che sovraintende allinsieme delle procedure
garantendone pubblicità e regolarità; le Direzioni regionali nominano
Comitati di selezione che attuano le procedure fissate dal regolamento.
7) In ogni
caso i membri dei Comitati di selezione e delle Commissioni elettorali
non sono candidabili. 8) Il regolamento
nazionale definisce leventuale limite del numero dei mandati per
le elezioni di propria competenza. Le Unioni regionali regolamentano
la materia per le elezioni di propria competenza. Articolo
26 - Le scelte programmatiche
1) Per definire
gli orientamenti del partito su questioni di rilievo e assumere decisioni
sul programma si convoca una Conferenza programmatica annuale preparata
dalla Commissione di cui allArt.17. 2) Gli Statuti
Regionali definiscono livelli e modalità di elezione delle Commissioni
per il progetto. Tali Commissioni organizzano nel relativo territorio
in rapporto con la Commissione Nazionale di cui allArt.17 la Conferenza
programmatica annuale. Delle commissioni fanno parte, di diritto, rappresentanti
delle Autonomie tematiche. 3) Ai diversi
livelli federali, la Conferenza può essere composta dalle Assemblee
congressuali. Convocata con allordine del giorno da uno a tre
temi, la Conferenza ha il compito di istruire una discussione ampia
e libera tra gli iscritti e i simpatizzanti, con particolare riguardo
alle competenze interessate (Autonomie tematiche, esperti). 4) La Conferenza
programmatica è preparata da una consultazione su documenti approntati
dalla Commissione nazionale, presentati e discussi con la Direzione
nazionale e oggetto di unampia consultazione aperta ai non iscritti
e con la presenza di esperti della materia. 5) La Conferenza
si conclude con deliberazioni sottoposte al voto. Articolo
27 - Il referendum interno
1) Su argomenti
e scelte politiche di essenziale importanza per lazione politica
del partito, la Direzione nazionale può indire, se richiesto da almeno
un terzo dei suoi componenti o da 5 Unioni regionali,
un referendum aperto a tutti gli iscritti, anche utilizzando
le tecnologie telematiche. 2) Le regole,
le procedure, nonché le modalità di
attuazione del diritto di cui allArt. 4, 6° comma relative al
referendum sono stabilite dalla Direzione nazionale con apposito regolamento. Articolo
28 Rapporto con le elettrici e gli elettori
1) Il partito
a tutti i livelli (nazionale, regionale, di collegio) e nelle sue diverse
articolazioni (Sezioni, Autonomie tematiche, Associazioni di tendenza,..)
realizza un rapporto stabile con gli elettori e le elettrici promuove
il rapporto di mandato tra elettori ed eletti nelle forme che ogni livello
del partito riterrà più efficace. 2) Su scelte
e politiche di rilevante importanza per la vita civile e sociale di
tutta la collettività le Direzioni ai diversi livelli possono attivare
forme di consultazione tra tutti gli elettori. 3) Le regole
e le procedure relative a tali consultazioni sono stabilite dalle Direzioni
con apposito regolamento. Articolo
29 - Partito e coalizione.
1) Il partito
promuove, in collaborazione con altri soggetti, aggregazioni stabili
nella società per dare identità e consistenza organizzativa alla coalizione
politica di cui fa parte, sulla base del programma elettorale comune
e della comune assunzione dei valori di libertà, democrazia, giustizia
e solidarietà come fondamento dellazione politica. 2) Il partito
è impegnato a far sì che la coalizione si dia sedi e procedure democratiche
di discussione, partecipazione e decisione, dotandosi di un regolamento
che garantisca il pluralismo e disciplini la scelta delle candidature
e le scelte programmatiche, da depositare insieme al simbolo con il
quale la coalizione si presenta agli elettori. 3) Le decisioni
relative a programmi e candidature alle elezioni, assunte nelle sedi
unitarie costituite nellambito della coalizione in base a tale
regolamento, impegnano il partito e gli iscritti e le iscritte. Fino
a quando questo regolamento non è approvato, il partito resta pienamente
titolare della propria sovranità e opera sulla base delle regole stabilite
dal presente Statuto. 4) Il partito
ha il compito di garantire, in stretto collegamento con gli altri soggetti
della coalizione:
a.
che gli
elettori e le elettrici della coalizione siano tempestivamente informati
sulle iniziative pubbliche, sulle assemblee e sulle attività nelle quali
possano intervenire, anche per la formazione e la verifica dei programmi;
b.
che si
renda conto all'elettorato degli orientamenti politici della coalizione
e delle scelte compiute dagli eletti. 5) Le Unioni
regionali, come struttura sulla quale si impernia l'organizzazione territoriale
del partito, hanno il compito di avviare e coordinare le iniziative
del Partito volte a dare identità e forza alla coalizione. Titolo
IV Le garanzie
Articolo
30 Le funzioni di garanzia
1) Le funzioni
di garanzia, ai diversi livelli di organizzazione del partito, sono
svolte dai Consigli dei Garanti. Gli Statuti delle Unioni regionali
disciplinano la struttura e le modalità di elezione dei Consigli dei
garanti nei rispettivi ambiti di competenza, in analogia con quanto
previsto per il Consiglio nazionale. 2) I Consigli
dei Garanti intervengono per assicurare la piena applicazione dello
Statuto, lesercizio dei diritti degli iscritti e delle iscritte,
ladempimento dei doveri e il rispetto del pluralismo, nonché il
corretto svolgimento dei procedimenti disciplinari. 3) I Consigli
istituiscono al proprio interno un Osservatorio sul rispetto della norma
antidiscriminatoria e per le pari opportunità. 4) I Consigli
esprimono un parere di legittimità statutaria sulle deliberazioni ad
essi sottoposte dagli organi politici. 5) Il parere
di congruità e legittimità statutaria è obbligatorio:
a.
per gli
Statuti regionali e per le revisioni dello Statuto nazionale o di quelli
regionali approvate tra un congresso e laltro;
b.
per la
scelta delle candidature in vista delle elezioni primarie e delle campagne
elettorali;
c.
per i
Regolamenti finanziari, ai vari livelli;
d.
per qualsiasi
proposta di deliberazione da parte di un organo politico quando un quinto
dei suoi componenti presenti una motivata contestazione scritta circa
la legittimità statutaria della proposta. Articolo
31 Il Consiglio nazionale dei Garanti
1) Il Consiglio
nazionale dei Garanti è composto da 25 membri, eletti tra iscritte e
iscritti di riconosciuto prestigio che:
a.
non hanno
rapporti di dipendenza economica con lorganizzazione di partito;
b.
non rivestano
cariche pubbliche elettive di rilievo nazionale;
c.
non svolgono
incarichi remunerati a tempo pieno su designazione politica. 2) Il Consiglio
nazionale dei garanti è eletto dal Congresso a scrutinio segreto. 3) Appena
eletto, il Consiglio procede alla elezione del proprio presidente, con
la maggioranza dei voti validamente espressi. 4) Il Consiglio
adotta un Regolamento interno per lesercizio delle funzioni previste
dallo statuto ed un Regolamento disciplinare 5) Tra un
Congresso e laltro il Consiglio può procedere a reintegrare per
cooptazione i membri venuti meno per dimissioni o altra causa. Norme
transitorie
1. 1) Il Congresso
nazionale di Torino, vista la procedura di candidatura a Segretario
politico adottata dal Regolamento congressuale, assume con voto palese
il risultato emerso dai Congressi delle Unità di base sul candidato
collegato alla mozione che ha riportato la maggioranza dei voti validamente
espressi dagli iscritti. 2) Il Congresso
nazionale di Torino, vista la procedura di elezione della Direzione
nazionale adottata dal Regolamento congressuale, dichiara eletti in
Direzione, con voto palese, i membri direttamente designati dai Congressi
regionali. 2. Ai soggetti
politici che hanno indetto gli Stati Generali di Firenze e a quelli
che vi hanno successivamente aderito è consentito il permanere patrimoniale
e finanziario delle loro strutture originarie di partito o movimento
politico fino alla deliberazione di adozione diretta dello Statuto dei
Democratici di Sinistra e degli organi eletti da parte delle rispettive
assemblee congressuali, da tenersi comunque e tassativamente entro il
31 dicembre 2000. La previsione di questa scadenza può essere modificata
con deliberazione dellAssemblea congressuale assunta a maggioranza
dei quattro quinti dei voti validamente espressi. Fin da ora le iscritte
e gli iscritti a tali partiti e movimenti sono associati collettivamente
ai Democratici di Sinistra. Tesseramento e quota di iscrizione seguono
le norme fissate dal Regolamento finanziario nazionale. Coloro che aderiscono
a tali partiti e movimenti politici esprimono contestualmente la propria
adesione al partito dei Democratici di Sinistra, assumendo tutti i diritti
e i doveri che lo Statuto riconosce agli iscritti e alle iscritte di
questo partito. I partiti e i movimenti politici trasmetteranno i loro
nomi e i rispettivi dati allAnagrafe degli iscritti e delle iscritte
in conformità a quanto stabilito dal regolamento della Direzione nazionale
di cui al precedente Art. 3, 6° comma. 3. Lassemblea
congressuale del Congresso nazionale di Torino dà mandato alla Direzione
Nazionale di deliberare entro sei mesi dallapprovazione dello
statuto in materia di Autonomie tematiche. Entro
sei mesi dallo svolgimento del Congresso nazionale di Torino, le Assemblee
congressuali regionali devono approvare i propri statuti. Gli attuali
Statuti regionali dei Democratici di Sinistra restano in vigore, a tutti
gli effetti, nel quadro delle compatibilità con le norme previste dallo
Statuto nazionale. |
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